Consulenze catastali, Catasto Fabbricati:
:: Definizioni:
La
variazione catastale negli edifici, consiste in una procedura che
consente di variare le informazioni presenti negli archivi della
Agenzia del Territorio (catasto) aggiornando in tal modo la
situazione relativa alla planimetria dell'immobile, i dati catastali,
l'intestazione, la rendita, le informazioni tecniche, ecc...
Tale
procedura viene attuata grazie all'utilizzo del programma DOCFA da
parte di un tecnico abilitato, che attraverso una serie di indagini e
operazioni tecniche conclude l'aggiornamento degli atti catastali.
:: Soggetti aventi titolo per la presentazione dell'aggiornamento catastale:
Proprietario, co-proprietario, usufruttuario, in caso di comproprietà è sufficiente che la pratica venga redatta da un solo dei soggetti interessati, infatti è sufficiente comunicare all'Agenzia del Territorio i dati degli altri proprietari.
:: Quando è necessario l'aggiornamento catastale:
Ogni qual volta siano variate le informazioni che possono influire sulla rendita catastale, ovvero:
-
cambio di destinazione d'uso,
-
nuova distribuzione interna,
-
frazionamento o fusione,
-
ampliamento,
-
ristrutturazione,
-
variazione toponomastica (cambio di indirizzo),
-
aggiornamento tecnologico (nuovi impianti o variazione d'impianti),
-
presentazione planimetria mancante,
-
altri casi specifici.
L'insieme dei fattori sopra elencati, insime ad informazioni relative all'edificio e al tipo di finiture e impainti presenti nell'immobile, contribuiscono alla formazione della "rendita" catastale.
:: La procedura dello "studiomazzei ®" per l'aggiornamento catastale
Qualora
la situazione richieda l'aggiornamento degli atti catastali, sarà
necessario un primo incontro con i tecnici dello “studiomazzei®”,
al fine di dare una corretta informazione sulle procedura di
variazione e/o nuova costituzione di atti catastali, successivamente
si potrà effettuare il rilievo metrico e fotografico
dell'immobile, l'annotazione delle caratteristiche e degli impianti
ed in generale di tutti i dati necessari per la redazione della
procedura DOCFA.
Si
procederà inoltre alla richiesta per via telematica
all'Agenzia del Territorio di documenti quali visura catastale e
elenco fabbricato, il soggetto dichiarante invece dovrà
produrre copia della seguente documentazione:
-
planimetria catastale pregressa,
-
titolo di proprietà (atto notarile d'acquisto, atto di donazione, copia successione, ecc..),
-
eventuali progetti per la modifica dello stato dei luoghi, (titolo edilizio).
Esperite
le seguenti operazioni i tecnici dello “studiomazzei®”
potranno redigere la pratica che al completamento prevederà la
stampa di due copie identiche composte da un fascicolo contenente le
informazione propedeutiche alla formazioni della rendita, la nuova
planimetria in scala 1/200, la visura catastale, l'elenco fabbricato,
eventuale copia di titoli di proprietà, tutte le informazioni
relative alla procedura DOCFA verranno altresì presentati su
supporto informatico che permetterà l'aggiornamento immediato
degli atti catastali.
Completata
tale operazione si terrà un ulteriore incontro al fine di
poter firmare la documentazione da presentare presso l'Agenzia del
Territorio, all'atto del deposito presso gli uffici competenti sarà
necessario effettuare il versamento pari ad € 50,00 per ogni unità
immobiliare variata o costituita.
N.B.:
in casi particolari, prima della presentazione, si richiederà
un incontro con i tecnici catastali, al fine di confrontarsi sul tema
specifico ed ottenere informazioni relativa al tipo di pratica da
redigere.
ATTENZIONE:
in sede di redazione di variazione e aggiornamento è possibile
che si debba effettuare una modifica della rendita che possa
prevedere un aumento, ciò renderà necessario da parte
del richiedente comunicare la nuova situazione agli uffici comunali
per il calcolo e pagamento delle imposte, quali ad esempio l'I.C.I..
Il
tecnico redattore della pratica DOCFA, può infatti proporre
una rendita che sia dipendente dalla situazione riscontrata, in ogni
caso, l'Agenzia del Territorio, ha la facoltà, entro un anno
dalla data di presentazione della richiesta di aggiornamento e/o
variazione degli atti catastali, di variare la rendita in base alle
informazioni presentate che possa ritenere incongrue,
indipendentemente da quanto proposto dal tecnico. In tal caso
l'Agenzia provvederà a notificare ai soggetti titolari del
diritto di proprietà la variazione di rendita.
:: Variazione catastale ad ultimazione delle opere edilizie :
Ogni qual volta si siano svolte opere edilizie che comportano variazioni sostanziali negli immobili e comunque ogni qual volta previsto dalla normativa, sarà obbligatorio presentare al termine delle opere, per poter concludere l'iter amministrativo della Denuncia di Inizio Attività o del Permesso per Costruire, la variazione catastale.
A questo punto la documentazione prodotta (in originale!) va conservata unitamente ai documenti relativi all'atto di acquisto dell'immobile (o contratto di locazione) da esibire e fornire al notaio, in caso di compravendita successiva, o ad enti in caso di richiesta.